mercoledì 3 aprile 2024

Statuto dell'Associazione Allegre Marmotte (depositato il 7 marzo 2019)

Statuto dell’Associazione
ALLEGRE MARMOTTE

Costituzione e scopi

Art. 1
È costituita l’Associazione denominata Allegre Marmotte, disciplinata dagli artt. 36 e segg. del Codice Civile.
L’associazione ha sede legale in Via Salvador Allende n° 13 – 25018 MONTICHIARI (BS).

Art. 2
L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 18 del presente statuto. L’associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività nei settori escursionistico, ambientale, culturale, ricreativo e turistico senza finalità di lucro.

Art. 3
L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l’attività escursionistica e associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell’elettività e gratuità delle cariche associative. L’Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla legislazione vigente.
In particolare i fini istituzionali dell’associazione sono:
a) lo sviluppo, la promozione, la diffusione, l’organizzazione, la disciplina e l’esercizio delle attività escursionistiche nei vari settori e nelle specialità ad esso/a appartenenti e anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche in tutte le forme e manifestazioni, esplicando la sua attività nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale;
b) gestire un eventuale spaccio ad uso esclusivo dei soci per la somministrazione di alimenti pronti e bevande che diventi il punto d’incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative dell’associazione;
c) organizzare iniziative, convegni, meetings, raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai soli soci prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei soci.

Art. 4
Il numero dei soci è illimitato. All'associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi. Fino al compimento del 14° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati.

Art. 5
Chiunque intenda aderire all'Associazione è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo su apposito modulo con le seguenti modalità:

1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza;
2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
3) pagamento delle quote associative.
E’ compito del legale rappresentante dell’Associazione o da altra persona da lui delegata anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.
L’accettazione, comunicata all'interessato e seguita dall'iscrizione al libro soci, dà diritto al ricevimento della copia dello Statuto, del Regolamento Generale dell’Associazione e della tessera sociale. L’adesione all'associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa. Resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Art. 6
Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell’Associazione, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.
In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea dei soci alla prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’associazione.

Art. 7
Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:
1. partecipare a qualsiasi manifestazione e attività organizzata dall'Associazione, nelle condizioni stabilite dall'Associazione;
2. partecipare con diritto di voto alla delibera dell’Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
3. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
4. esercitare il diritto di voto per l’approvazione dello Statuto Sociale.
I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’Associazione.

Art. 8
I soci sono tenuti:
1. al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
2. al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.
3. a mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dell’Associazione.
4. alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sportiva, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo entro il 30 giugno ed ha validità sino al 31 dicembre dell’anno in corso, termine fissato dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è rivalutabile, non è trasmissibile neanche in caso di morte e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita associativa.

Art. 9
Il Socio cessa di far parte dell’Associazione:
a. per dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Direttivo
b. per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
c. per inosservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
d. per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell’associazione;
e. per decesso.
In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:
a. avvertimento;
b. diffida;
c. sospensione a tempo limitato;
d. radiazione.

Patrimonio sociale

Art. 10
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
1. da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
2. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti;
3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate dell’associazione sono costituite:
1. dalle quote associative e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
2. dall'avanzo derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
4. dagli introiti derivanti dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva, nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l’associazione pone in essere al fine dell’autofinanziamento.

Art. 11
Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

Rendiconto economico e finanziario


Art. 12
Il rendiconto economico e finanziario comprende l’esercizio sociale dal 31 marzo corrente anno al successivo e deve essere sottoposto all'approvazione dell’Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura. Il bilancio economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Organi dell'Associazione

Art. 13
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;

Assemblea

Art. 14
L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con l’invio di lettere e/o posta elettronica, con almeno 7 giorni di preavviso. L’avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell’Assemblea. La seconda convocazione può aver luogo anche mezz'ora dopo la prima.

Art. 15
L’Assemblea dei Soci convocata almeno una volta all'anno entro il termine del 31 marzo

· approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

· approva i bilanci d’esercizio e la relazione del Presidente

· delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci

Art. 16
L’Assemblea straordinaria è convocata:
- tutte le volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci, purché in regola con il versamento delle quote associative.
L’Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Essa delibera lo scioglimento dell’Associazione, sulle modifiche allo Statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 17
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima.
Art. 18
Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’Associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50 %, dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione, e che è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti è sufficiente il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. In caso di scioglimento l’Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 18 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, o devolverlo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’eventuale organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.

Art. 19
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Consiglio direttivo

Art. 20
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, è composto da un minimo di 3 consiglieri e dura ad interim decadendo solo nel caso di dimissioni degli stessi. I sostituti saranno designati dagli stessi consiglieri uscenti.

Art. 21
Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, ecc.). Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.

Art. 22
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi d’urgenza. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. In caso di parità nelle delibere prevale sempre il voto del Presidente. I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario e sottoscritti dal Presidente. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che non ha comunque facoltà di consentire il rilascio delle copie o di stralci dei singoli atti consultati.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:
a) quando l’assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo
b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

Art. 23
Il Consiglio Direttivo deve:
– redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
– prendere decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’associazione;
– curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
– curare la redazione dei bilanci di esercizio;
– compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
– approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
– formulare il regolamento interno e proporre eventuali modifiche dello statuto da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea;
– deliberare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
– fissare le quote sociali;
– possedere la facoltà di stabilire sedi decentrate dell’associazione sul territorio nazionale;
– nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
– favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati.

Art. 24
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente. Il Segretario amministrativo ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’Associazione. Ne tiene la contabilità, conservandone la documentazione.

Disposizioni finali


Art. 25
L’associazione declina ogni responsabilità per incidenti e danni di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona durante le attività organizzate o promosse dall'associazione.

Art. 26
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Soci relative alla vita associativa non potranno essere deferite all’autorità giudiziaria, né al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio senza che prima vengano ascoltati gli organi competenti in giudizio, secondo le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Generale dell’Associazione, e non si sia esaurito l’intero iter della relativa controversia.
Art. 27
Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo.

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